La fideiussione garantisce al Committente la buona esecuzione dell’opera da parte dell’Appaltatore. Può essere viceversa rilasciata la fideiussione a favore dell’Appaltatore a garanzia del pagamento dell’opera commissionata.
La fideiussione garantisce al Committente la buona esecuzione dell’opera da parte dell’Appaltatore. Può essere viceversa rilasciata la fideiussione a favore dell’Appaltatore a garanzia del pagamento dell’opera commissionata.
La fideiussione garantisce al proprietario del terreno ceduto in permuta al costruttore, la costruzione e la consegna degli immobili previsti dal contratto.
La legge obbliga i costruttori, pena nullità del contratto, a rilasciare all’acquirente una fidejussione a garanzia degli acconti versati in relazione ai contratti di compravendita “sulla carta”
Garantiscono l’adempimento degli oneri derivanti da convenzioni per l’esecuzione di opere o per il pagamento rateizzato dell’urbanizzazione primaria o secondaria o per il costo di costruzione.
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"Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia."