Gli scopi della Cauzione Provvisoria sono:
- assicurare l’impegno preso dall’Impresa aggiudicataria della gara a sottoscrivere il rispettivo contratto;
- garantire il possesso dei requisiti previsti nel bando di gara all’Ente Pubblico da parte dell’Impresa, sia a livello tecnico-organizzativo che economico-finanziario, come stabilito dall’art.48 del Codice dei contratti pubblici.
La Cauzione Provvisoria ha una durata minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui la società partecipante al bando non rispetti gli obblighi relativi alla presenza dei requisiti o nel caso di aggiudicazione si declini dall’impegno della sottoscrizione del contratto ed alla presentazione della Cauzione Definitiva, l’ente garante pagherà il beneficiario entro il termine di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’ente garantito, con la rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e con rinuncia ad eccepire i termini di cui all’art. 1957 c.c.